La Commissione Nazionale per la Formazione continua ha adottato in data 17 luglio 2013 una Determina nella quale vengono fissati i criteri e le procedure per chiedere l'esenzione dall'Obbligo dei crediti ECM.
-ESONERI (4 crediti/mese per ogni corso superiore a 15 giorni)
Sono esonerati dall'obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che frequentano corsi post-base: specializzazioni univ, dottorati, master, corso di perfezionamento scientifico, laurea specialistica, formazione specifica in Medicina Generale, Corso per emergenza sanitaria territoriale, corsi all'interno del Piano di interventi AIDS, Corso specializzazione in Psicoterapia, Corsi formazione manageriale.
- ESENZIONI (4 crediti di esenzione per ogni mese di assenza)
Sono esentati i professionisti in: Congedo per maternità, congedo parentale, adozioni, aspettativa per gravi motivi di famiglia, gravi patologie, malattia, aspettativa per incarichi di Direttore Generale o Sanitario, cariche pubbliche elettive, aspettativa per la cooperazione, distacchi per motivi sindacali.
La Determina fissa anche i criteri per l'attribuzione dei Crediti ai Tutor, il riconoscimento dei crediti per la formazione all'estero, le modalità per il riconoscimento dei Crediti ECM ai Liberi Professionisti per attività di autoapprendimento. La competenza in questa materia spetta agli Ordini, Ai Collegi e alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Riduzione Obbligo Formativo triennale.
La Commissione Nazionale ha anche ridotto l'obbligo formativo triennale secondo la seguente tabella:
Crediti acquisiti nel triennio 2008-2010 |
Fabbisogno triennale 2011-2013 |
Fabbisogno annuale 2011-2013 |
da 101 a 150 | 105 | da 17,5 a 52,5 |
da 51 a 100 | 120 | da 20 a 60 |
da 30 a 50 | 135 | da 22,5 a 67,5 |