ECM: Obblighi formativi
Nel triennio 2020-2022, il personale che durante il periodo dell'emergenza COVID-19 ha continuato a lavorare deve aver maturato solo 100 crediti ECM al posto dei 150 previsti;
A partire dal 2023 la validità delle polizze assicurative (Legge Gelli-Bianchi - Sicurezza delle cure - Assicurazioni del personale sanitario) sono condizionate all'assolvimento di almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.
Art.38 bis Decreto-legge 6 novembre 2021,n.152,convertito nella Legge 29 dicembre 2021,n.233;
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e' condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.))
Art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n.77.
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.